Descrizione
Come noto, il Regolamento (UE) 2025/1208 dispone, a decorrere dal 3 agosto 2026, la cessazione della validità delle carte di identità cartacee, a prescindere dalla data di naturale scadenza ivi indicata.
Da alcuni mesi, proprio in vista dell’approssimarsi del termine indicato dal citato Regolamento, il Ministero dell’interno, l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ed i Comuni hanno impresso un notevole impulso a tutte le attività finalizzate alla progressiva e tempestiva emissione delle carte d’identità digitali (CIE), sia per la sostituzione di quelle cartacee ancora in uso, sia per il rinnovo di quelle in scadenza, sia, ancora, per la prima emissione a favore di quei cittadini (invero numerosi) che ancora oggi ne sono completamente sprovvisti. Risulta che - atteso l’approssimarsi del termine del 3 agosto - alcuni concessionari di pubblici servizi, gestori di identità digitali (SPID) o di servizi di posta elettronica certificata, nonché alcuni istituti bancari e finanziari, abbiano avvisato i propri utenti che, a partire dalla predetta data, sarebbe stato indispensabile, ai fini della regolare prosecuzione del servizio, procedere alla sostituzione del documento cartaceo eventualmente associato al rapporto contrattuale con altro avente validità legale (ovvero la carta d’identità elettronica o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente). Proprio al fine di evitare la predetta interruzione dei servizi resi ai cittadini e di non aggravare inutilmente il lavoro degli uffici comunali a causa di un immotivato numero di richieste da parte degli utenti, l’articolo 11, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha stabilito, al comma 1, che “…In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale…”.
In sintesi, nelle ipotesi sopra citate, in relazione alle quali la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario - ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale - procedere alla sostituzione del documento. La disposizione, infatti, stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità. A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali. Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.
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